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  • STATUTO

    Art. 1 - Denominazione e sede

    È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione GRUF - GRUPPO PER LA RICERCA A LIVELLO UNIVERSITARIO DI FIRENZE, di seguito denominata Associazione, con sede in Firenze, via San Zanobi n. 104R.

    L'Associazione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000, è di promozione sociale. Il presente statuto rispetta le norme di cui al Decreto Legge n. 460 del 1997.

    Art. 2 - Finalità

    L'Associazione ha i seguenti scopi:

    a. promuovere la realizzazione di progetti di ricerca che abbiano validità scientifica;

    b. promuovere attività di formazione tendenti a diffondere il pensiero scientifico e la metodologia scientifica in generale, nonché la metodologia elo i risultati specifici di studio o di ricerca sia dei soci che di altri studiosi;

    c. promuovere e favorire attività di istruzione, formazione ed aggiornamento dei singoli operatori associati e non, ivi compresi gli operatori, pubblici e non, del settore dell'istruzione;

    d. promuovere attività di ricerca scientifica ricadente nell'ambito di programmi già approvati dall'Associazione stessa;

    e.promuovere attività di tipo editoriale, anche elettronico o di altro tipo, mirate alla diffusione del pensiero scientifico, della metodologia in generale, di ricerche specifiche o di peculiari invenzioni o idee che abbiano interesse e validità dal punto di vista scientifico;

    f. promuovere attività sociali, in forma di servizi, anche di volontariato, o di manifestazioni, incontri, convegni, volte al perseguimento di una sempre migliore conoscenza dei fabbisogni di socialità del singolo individuo e della collettività;.

    h. garantire lo sviluppo di una rete di relazioni con altre associazioni, persone fisiche, enti, università e categorie professionali, anche ponendo a loro disposizione il proprio contributo morale e materiale, e comunque in conformità delle norme del presente Statuto.

    L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro. Essa realizza le proprie finalità istituzionali facendo ricorso prevalentemente alle attività prestate in forma libera, volontaria e gratuita, del propri associati. E' consentito tuttavia, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

    Art. 3 - Durata

    La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

    Art. 4 - Soci

    I soci dell'Associazione si distinguono in

    a)Soci Fondatori;

    b)Soci Ordinari;

    c) Soci Collaboratori;

    d)Soci Sostenitori;

    e)Soci Onorari

    f) Soci Benemeriti.

    Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che, per motivi di lavoro, studio o altro, si riconoscono nelle finalità dell'Associazione. Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, dando un fattivo contributo alla organizzazione e allo sviluppo della medesima. ...

    Sono Soci Ordinari coloro. che, già essendo Soci Collaboratori, abbiano presentato al Consiglio Direttivo un programma di ricerca o di organizzazioni di attività, da realizzare sotto la propria responsabilità. La delibera di approvazione del Consiglio Direttivo richiede il preventivo nulla osta del Comitato di Garanzia. L'inserimento in tale categoria di Soci non esenta il socio dalla collaborazione già fissata nel proprio programma.

    Sono Soci Collaboratori coloro che, previa presentazione del proprio curriculum e del programma di collaborazione a titolo volontario e gratuito, siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo con il nulla osta del Comitato di Garanzia.

    Sono Soci Sostenitori persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 2, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con donazioni in denaro o beni.

    Sono Soci Onorari coloro che, per particolari meriti, siano stati nominati tali dal Consiglio Direttivo previo nulla osta del Comitato di Garanzia.

    Sono Soci Benemeriti coloro che, avendo partecipato per lungo tempo alla crescita e allo sviluppo dell'Associazione, ricevono tale qualifica con delibera del Consiglio Direttivo previo nulla osta del Comitato di garanzia.

    Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'associazione a titolo individuale.

    Art. 5 - Ammissione e Recesso dei Soci

    L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati nel Regolamento Interno dell'Associazione.

    La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Comitato di Garanzia, che esprime in merito parere vincolante.

    La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota per almeno due anni consecutivi.

    L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l'Associazione.

    Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento, previa comunicazione con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale intercorre il rapporto associativo.

    Art. 6 - Diritti dei soci

    Tutti i soci hanno diritto:

    1) a partecipare a tutte le attività sociali;

    2) all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali;

    3) a ricevere le pubblicazioni individuate dal Consiglio Direttivo.

    Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

    La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa.

    Art. 7 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari

    L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

    a. dalle quote associative versate annualmente dagli associati e dai loro contributi;

    b. da eredità, donazioni, elargizioni, lasciti, legati e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;

    c. da contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito di fini statutari;

    d. da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

    e. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati e non;

    f. da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali;

    g. da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

    h. da altre entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali manifestazioni ecc.;

    i. da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

    I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

    L'Associazione è tenuta a destinare i beni ricevuti e le rendite di donazioni o lasciti testamentari, che devono essere accettati con beneficio di inventario, alle finalità previste dal presente statuto.

    Art. 8 - Organi sociali

    Sono organi dell'Associazione:

    a. l'Assemblea dei Soci;

    b. il Consiglio Direttivo;

    c. il Presidente del Consiglio Direttivo;

    d. il Collegio dei Revisori dei Conti;

    e. il Comitato di Garanzia.

    Art. 9 - Assemblea dei Soci

    L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

    È di competenza dell'assemblea ordinaria:

    a. l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;

    b. l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;

    c. la nomina del Presidente e dei componenti il consiglio direttivo;

    d. la nomina del Presidente e dei componenti il collegio dei revisori dei conti;

    e. la nomina del Presidente e del componenti del comitato di Garanzia;

    f. l'approvazione del regolamento interno;

    g. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo. .0

    È di competenza dell'assemblea straordinaria:

    a. le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;

    b. lo scioglimento dell'associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

    L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno: entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale per l'anno successivo ed entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.

    L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare ai soci e da pubblicare nell'albo della sede dell'associazione almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

    Art. 10 - Validità dell'assemblea

    L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

    - in prima convocazione quando è presente, fisicamente o per delega, la maggioranza dei soci iscritti al libro soci;

    - in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

    Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

    L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti al libro soci.

    Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

    Art. 11 - Svolgimento dei lavori dell'assemblea

    L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

    Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

    Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

    Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

    Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino a un massimo di tre deleghe, che devono avere forma scritta; il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo, nonché i membri del Collegio dei Revisori dei conti non possono detenere deleghe.

    Art. 12 - Consiglio Direttivo

    L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, e da un minimo di due fino a sei membri eletti dall'Assemblea.

    Il Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti fra i soci.

    Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Tesoriere

    e il Segretario. ,

    Il Segretario collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Segretario, inoltre, cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il consiglio difettivo ritenga volergli delegare.

    Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.

    Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.

    Il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

    Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

    Art. 13 - Convocazione del Consiglio Direttivo

    Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi o dietro richiesta motivata di almeno 2 consiglieri.

    La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del consiglio direttivo e ai revisori dei conti almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno 2 giorni prima.

    Per ogni seduta del consiglio direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del consiglio direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

    Art. 14 - Attribuzioni al Consiglio Direttivo

    AI Consiglio Direttivo spetta:

    a. la gestione dell'associazione;

    b. il reperimento dei fondi per il raggiungi mento dei fini associativi.

    c. deliberare sull'ammissione dei soci;

    d. convocare l'assemblea;

    e. determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'assemblea;

    f. predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'assemblea;

    g. predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'assemblea;

    h. istituire eventuali Commissioni di Esperti e Commissioni organizzative a carattere tecnico scientifico per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;

    i. deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.

    Art. 15 - Presidente del Consiglio Direttivo

    Il Presidente dell'Associazione eletto dall'assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.

    Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il consiglio direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza -consigliare.

    Art. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti

    Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e controlla la contabilità e i bilanci annuali.

    Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti; essi non fanno parte di altri Organi sociali.

    Il Presidente e i membri del collegio sono nominati dall'assemblea ordinaria, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

    Possono essere nominati revisori anche i non soci, e ad essi si fa carico di possedere adeguata competenza specifica in materia.

    Art. 17 - Comitato di Garanzia

    L'Assemblea dei Soci nomina i membri del Comitato di garanzia, che rimane in carica tre anni. I suoi membri, di specchiata moralità, non fanno parte degli altri organi dell'Associazione. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque ragione, il nuovo membro del Comitato sarà comunque eletto o cooptato tra i Soci.

    Ad esso è devoluta la risoluzione di tutte le controversie relative al rapporto associativo e tra l'associazione e i suoi organi. Inoltre, al Comitato spetta deliberare:

    a)sull'ammissione dei nuovi soci;

    b )sul cambiamento della qualifica di socio;

    c) sulle sospensioni e sulla esclusione dei soci.

    In funzione del loro ufficio, i membri del Comitato possono partecipare a qualunque riunione degli Organi sociali, e chiedere e prendere visione, in ogni momento, di tutte le attività sociali.

    Il Comitato giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

    Art. 18 - Esercizio Sociale - Bilancio Preventivo e Conto Consuntivo

    L'Esercizio Sociale si chiude al31 dicembre di ogni anno.

    Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:

    - il bilancio preventivo almeno entro un mese dall'apertura dell'esercizio sociale; - il conto consuntivo almeno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

    È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali così come previste dal presente Statuto.

    Art. 19 - Libri Sociali e Registri Contabili

    I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono: a. il libro dei soci;

    b. il libro dei verbali e delle deliberazione dell'assemblea;

    c. il libro dei verbali e delle deliberazione del consiglio airettivo;

    d. il libro dei verbali e delle deliberazioni del collegio dei revisori;

    e. il libro dei verbali e delle deliberazioni del comitato di garanzia:

    f. il libro giornale della contabilità sociale;

    g. il libro degli inventari.

    Tali libri, prima di essere posti in uso, devono essere regolarmente vidimati. L'Associazione è tenuta alla conservazione della documentazione contabile, compresa quella relativa al reperimento dei mezzi economici e finanziari tutti, per almeno dieci anni.

    In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

    Art. 20 - Revisione dello Statuto e scioglimento

    Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria.

    La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

    Art. 21 - Rinvio

    Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia. Il Regolamento interno disciplina invece l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione.

     

     

    istituzione servizi salute