
STATUTO
Art. 1 - Denominazione e sede
È costituita, ai sensi degli
artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione GRUF - GRUPPO
PER LA RICERCA A LIVELLO UNIVERSITARIO DI FIRENZE, di seguito
denominata Associazione, con sede in Firenze, via San Zanobi n. 104R.
L'Associazione, ai sensi
dell'art. 2 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000, è di promozione
sociale. Il presente statuto rispetta le norme di cui al Decreto Legge
n. 460 del 1997.
Art. 2 - Finalità
L'Associazione ha i seguenti
scopi:
a. promuovere la realizzazione
di progetti di ricerca che abbiano validità scientifica;
b. promuovere attività di
formazione tendenti a diffondere il pensiero scientifico e la
metodologia scientifica in generale, nonché la metodologia elo
i risultati specifici di studio o di ricerca sia dei soci che di
altri studiosi;
c. promuovere e favorire
attività di istruzione, formazione ed aggiornamento dei singoli
operatori associati e non, ivi compresi gli operatori, pubblici e
non, del settore dell'istruzione;
d. promuovere attività di
ricerca scientifica ricadente nell'ambito di programmi già approvati
dall'Associazione stessa;
e.promuovere attività di
tipo editoriale, anche elettronico o di altro tipo, mirate alla
diffusione del pensiero scientifico, della metodologia in generale,
di ricerche specifiche o di peculiari invenzioni o idee che abbiano
interesse e validità dal punto di vista scientifico;
f. promuovere attività
sociali, in forma di servizi, anche di volontariato, o di
manifestazioni, incontri, convegni, volte al perseguimento di una
sempre migliore conoscenza dei fabbisogni di socialità del singolo
individuo e della collettività;.
h. garantire lo sviluppo di
una rete di relazioni con altre associazioni, persone fisiche, enti,
università e categorie professionali, anche ponendo a loro
disposizione il proprio contributo morale e materiale, e comunque in
conformità delle norme del presente Statuto.
L'Associazione è apolitica
e non ha fini di lucro. Essa realizza le proprie finalità
istituzionali facendo ricorso prevalentemente alle attività prestate
in forma libera, volontaria e gratuita, del propri associati. E'
consentito tuttavia, in caso di particolare necessità, assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo,
anche ricorrendo a propri associati.
Art. 3 - Durata
La durata dell'Associazione è
a tempo indeterminato.
Art. 4 - Soci
I soci dell'Associazione si
distinguono in
a)Soci Fondatori;
b)Soci Ordinari;
c) Soci Collaboratori;
d)Soci Sostenitori;
e)Soci Onorari
f) Soci Benemeriti.
Possono essere Soci
dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che, per motivi di
lavoro, studio o altro, si riconoscono nelle finalità
dell'Associazione. Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato
alla costituzione dell'Associazione, dando un fattivo contributo alla
organizzazione e allo sviluppo della medesima. ...
Sono Soci Ordinari coloro.
che, già essendo Soci Collaboratori, abbiano presentato al Consiglio
Direttivo un programma di ricerca o di organizzazioni di attività, da
realizzare sotto la propria responsabilità. La delibera di
approvazione del Consiglio Direttivo richiede il preventivo nulla osta
del Comitato di Garanzia. L'inserimento in tale categoria di Soci non
esenta il socio dalla collaborazione già fissata nel proprio
programma.
Sono Soci Collaboratori
coloro che, previa presentazione del proprio curriculum e del
programma di collaborazione a titolo volontario e gratuito, siano
stati ammessi dal Consiglio Direttivo con il nulla osta del Comitato
di Garanzia.
Sono Soci Sostenitori
persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche
che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 2, abbiano giovato
all'Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con
donazioni in denaro o beni.
Sono Soci Onorari coloro che,
per particolari meriti, siano stati nominati tali dal Consiglio
Direttivo previo nulla osta del Comitato di Garanzia.
Sono Soci Benemeriti coloro
che, avendo partecipato per lungo tempo alla crescita e allo sviluppo
dell'Associazione, ricevono tale qualifica con delibera del Consiglio
Direttivo previo nulla osta del Comitato di garanzia.
Le persone giuridiche fanno
parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un
delegato che non risulti socio dell'associazione a titolo individuale.
Art. 5 - Ammissione e Recesso
dei Soci
L'ammissione di un nuovo
socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito
di richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati nel
Regolamento Interno dell'Associazione.
La richiesta scritta dovrà
fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità
da parte del Comitato di Garanzia, che esprime in merito parere
vincolante.
La qualità di socio si perde
per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota
per almeno due anni consecutivi.
L'esclusione è deliberata dal
Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente
e moralmente l'Associazione.
Il recesso è consentito a
qualsiasi socio ed in qualsiasi momento, previa comunicazione con
lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima dello scadere
del periodo di tempo per il quale intercorre il rapporto associativo.
Art. 6 - Diritti dei soci
Tutti i soci hanno diritto:
1) a partecipare a tutte le
attività sociali;
2) all'elettorato attivo e
passivo alle cariche sociali;
3) a ricevere le
pubblicazioni individuate dal Consiglio Direttivo.
Ciascun socio è tenuto a
versare annualmente una quota associativa nella misura fissata
dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
La quota associativa non è
rivalutabile ed è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti
mortis causa.
Art. 7 - Patrimonio sociale e
mezzi finanziari
L'Associazione trae i mezzi per
finanziare la propria attività:
a. dalle quote associative
versate annualmente dagli associati e dai loro contributi;
b. da eredità, donazioni,
elargizioni, lasciti, legati e contributi di persone, società, enti
pubblici e privati nazionali e internazionali;
c. da contributi dello Stato,
delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche,
anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi
realizzati nell'ambito di fini statutari;
d. da contributi dell'Unione
Europea e di organismi internazionali;
e. da entrate derivanti da
prestazioni di servizi convenzionati e non;
f. da proventi delle cessioni
di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in
maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli
obbiettivi istituzionali;
g. da erogazioni liberali
degli associati e dei terzi;
h. da altre entrate derivanti
da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali
manifestazioni ecc.;
i. da altre entrate
compatibili con le finalità sociali dell'associazione.
I versamenti a qualunque
titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno
rimborsati. I proventi delle attività non possono, in nessun caso,
essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
L'Associazione è tenuta a
destinare i beni ricevuti e le rendite di donazioni o lasciti
testamentari, che devono essere accettati con beneficio di inventario,
alle finalità previste dal presente statuto.
Art. 8 - Organi sociali
Sono organi dell'Associazione:
a. l'Assemblea dei Soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente del
Consiglio Direttivo;
d. il Collegio dei Revisori
dei Conti;
e. il Comitato di Garanzia.
Art. 9 - Assemblea dei Soci
L'assemblea si riunisce in
sedute ordinarie e straordinarie.
È di competenza
dell'assemblea ordinaria:
a. l'approvazione del
bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
b. l'approvazione del conto
consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera
per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
c. la nomina del Presidente
e dei componenti il consiglio direttivo;
d. la nomina del Presidente
e dei componenti il collegio dei revisori dei conti;
e. la nomina del Presidente
e del componenti del comitato di Garanzia;
f. l'approvazione del
regolamento interno;
g. la trattazione di tutti
gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua
competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal
consiglio
direttivo. .0
È di competenza
dell'assemblea straordinaria:
a. le modifiche dell'atto
costitutivo e dello statuto dell'associazione;
b. lo scioglimento
dell'associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.
L'assemblea ordinaria
si riunisce almeno due volte l'anno: entro il mese di novembre per
l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività
sociale per l'anno successivo ed entro il mese di aprile per
l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la
destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine
alla copertura di eventuali disavanzi.
L'assemblea è convocata dal
Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare ai soci e da
pubblicare nell'albo della sede dell'associazione almeno 10 giorni
prima di quello fissato per l'adunanza.
Art. 10 - Validità
dell'assemblea
L'assemblea ordinaria è
valida qualunque sia l'oggetto da trattare:
-
in prima convocazione quando
è presente, fisicamente o per delega, la maggioranza dei soci iscritti
al libro soci;
- in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Per la validità delle
deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci
presenti o rappresentati.
L'assemblea straordinaria è
validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione,
quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i soci
iscritti al libro soci.
Per la validità delle
deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci
presenti o rappresentati.
Art. 11 - Svolgimento dei
lavori dell'assemblea
L'Assemblea è presieduta dal
Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal
consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.
Il Presidente dell'Assemblea
nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due
scrutatori.
Il Presidente accerta la
regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il
diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.
Dell'Assemblea viene redatto
un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene
firmato dal Presidente e dal Segretario.
Ogni socio avente diritto di
voto può detenere fino a un massimo di tre deleghe, che devono avere
forma scritta; il Presidente e gli altri membri del Consiglio
Direttivo, nonché i membri del Collegio dei Revisori dei conti non
possono detenere deleghe.
Art. 12 - Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata
da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, e da un minimo
di due fino a sei membri eletti dall'Assemblea.
Il Presidente ed i
consiglieri debbono essere scelti fra i soci.
Nella sua prima adunanza il
Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Tesoriere
e il Segretario. ,
Il Segretario collabora con
il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il
Segretario, inoltre, cura la tenuta dei libri sociali, il loro
aggiornamento e quant'altro il consiglio difettivo ritenga volergli
delegare.
Il Tesoriere cura
l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad
effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il consiglio
direttivo ritenga volergli delegare.
Il Consiglio può inoltre
delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi
componenti riuniti in apposito comitato di gestione.
Il Presidente e gli altri
membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 3 (tre) anni e
sono rieleggibili.
Se un consigliere si dimette
o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che
resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
Art. 13 - Convocazione del
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo viene
convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi o dietro
richiesta motivata di almeno 2 consiglieri.
La convocazione è fatta con
avviso da inviare ai membri del consiglio direttivo e ai revisori dei
conti almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi
di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno 2
giorni prima.
Per ogni seduta del consiglio
direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del
consiglio direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 14 - Attribuzioni al
Consiglio Direttivo
AI Consiglio Direttivo
spetta:
a. la gestione
dell'associazione;
b. il reperimento dei fondi
per il raggiungi mento dei fini associativi.
c. deliberare
sull'ammissione dei soci;
d. convocare l'assemblea;
e. determinare il valore
delle quote associative per portarlo in approvazione all'assemblea;
f. predisporre lo schema di
bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per
portarli in approvazione all'assemblea;
g. predisporre lo schema
del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli
in approvazione all'assemblea;
h. istituire eventuali
Commissioni di Esperti e Commissioni organizzative a carattere
tecnico scientifico per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di
iniziative specifiche;
i. deliberare su ogni
questione di rilevante interesse per l'Associazione.
Art. 15 - Presidente del
Consiglio Direttivo
Il Presidente
dell'Associazione eletto dall'assemblea è il Presidente del Consiglio
Direttivo.
Il Presidente rappresenta
legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha
la firma sociale, convoca il consiglio direttivo, cura l'esecuzione
dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema
urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima
adunanza -consigliare.
Art. 16 - Collegio dei
Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei
Conti vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione
economico-finanziaria dell'Associazione e controlla la contabilità e i
bilanci annuali.
Esso si compone di tre membri
effettivi e due supplenti; essi non fanno parte di altri Organi
sociali.
Il Presidente e i membri del
collegio sono nominati dall'assemblea ordinaria, durano in carica tre
anni e sono rieleggibili.
Possono essere nominati
revisori anche i non soci, e ad essi si fa carico di possedere
adeguata competenza specifica in materia.
Art. 17 - Comitato di Garanzia
L'Assemblea dei Soci nomina i
membri del Comitato di garanzia, che rimane in carica tre anni. I suoi
membri, di specchiata moralità, non fanno parte degli altri organi
dell'Associazione. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque
ragione, il nuovo membro del Comitato sarà comunque eletto o cooptato
tra i Soci.
Ad esso è devoluta la
risoluzione di tutte le controversie relative al rapporto associativo
e tra l'associazione e i suoi organi. Inoltre, al Comitato spetta
deliberare:
a)sull'ammissione dei nuovi
soci;
b )sul cambiamento della
qualifica di socio;
c) sulle sospensioni e sulla
esclusione dei soci.
In funzione del loro ufficio,
i membri del Comitato possono partecipare a qualunque riunione degli
Organi sociali, e chiedere e prendere visione, in ogni momento, di
tutte le attività sociali.
Il Comitato giudicherà ex
bono et aequo, senza formalità di procedura. E' escluso il ricorso ad
ogni altra giurisdizione.
Art. 18 - Esercizio Sociale -
Bilancio Preventivo e Conto Consuntivo
L'Esercizio Sociale si chiude
al31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve
presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:
-
il bilancio preventivo almeno
entro un mese dall'apertura dell'esercizio sociale;
-
il conto consuntivo almeno entro quattro mesi
dalla chiusura dell'esercizio sociale.
È vietata, anche in modo
indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di
utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge. E' fatto obbligo di
reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività
istituzionali così come previste dal presente Statuto.
Art. 19 - Libri Sociali e
Registri Contabili
I libri sociali ed i registri
contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono: a. il libro
dei soci;
b. il libro dei verbali e
delle deliberazione dell'assemblea;
c. il libro dei verbali e
delle deliberazione del consiglio airettivo;
d. il libro dei verbali e
delle deliberazioni del collegio dei revisori;
e. il libro dei verbali e
delle deliberazioni del comitato di garanzia:
f. il libro giornale della
contabilità sociale;
g. il libro degli inventari.
Tali libri, prima di essere
posti in uso, devono essere regolarmente vidimati. L'Associazione è
tenuta alla conservazione della documentazione contabile, compresa
quella relativa al reperimento dei mezzi economici e finanziari tutti,
per almeno dieci anni.
In ipotesi di esercizio di
attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle
disposizioni del legislatore fiscale.
Art. 20 - Revisione dello
Statuto e scioglimento
Per la revisione o modifica
del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la
nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta
straordinaria.
La destinazione
dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il
patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri
enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini
di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 21 - Rinvio
Per quanto non previsto dal
presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a
quelle delle altre leggi vigenti in materia. Il Regolamento interno
disciplina invece l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Associazione.
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